Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) ai lavoratori dipendenti del Ministero dell'istruzione; agli stessi non si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2-quinquies».

      2. A favore dei dipendenti del Ministero dell'istruzione ai quali è stata applicata la sospensione del trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dei commi 1 e 2-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il reintegro delle mensilità non corrisposte.